Archeologia preventiva a rischio: un emendamento che danneggia tutela, professionisti e tutto il comparto delle costruzioni e delle opere pubbliche

Il recente emendamento 108.0.11, art. 108-bis alla Legge di Bilancio 2026 propone una modifica sostanziale all’art. 28 del D.Lgs. 42/2004, con potenziali impatti profondi non solo sulla tutela del patrimonio archeologico, ma anche sull’intero comparto delle costruzioni, delle opere pubbliche e dell’ingegneria civile.Si tratta di un intervento normativo che rischia di generare criticità enormi sia sul piano della protezione del patrimonio culturale, sia sul piano operativo, economico e gestionale di tutti gli attori che lavorano nei cantieri italiani.

1. Cosa prevede l’emendamento 108.0.11

L’emendamento propone che la Soprintendenza possa richiedere saggi archeologici preventivi solo nelle aree già coinvolte in un procedimento formale di: verifica dell’interesse culturale (art. 12), oppure dichiarazione di interesse culturale (art. 13). Tutte le altre aree, anche se note come potenzialmente sensibili dal punto di vista archeologico, resterebbero escluse dalla fase preventiva.

2. Il territorio non è interamente verificato

Il patrimonio archeologico italiano è in gran parte non ancora vincolato e spesso non è stato oggetto di una procedura formale ex artt. 12 o 13.

L’emendamento quindi: escluderebbe dalla prevenzione un’enorme quantità di territori, priverebbe le Soprintendenze della possibilità di intervenire in anticipo, aumenterebbe drasticamente il rischio di perdita del patrimonio.

3. Un danno concreto per il comparto delle costruzioni e delle opere pubbliche

Contrariamente a quanto spesso si crede, l’archeologia preventiva non rallenta i cantieri: previene i rallentamenti. Se le indagini preventive non si fanno, i problemi emergono durante i lavori — e questo è un rischio operativo molto più grave.

3.1. Aumento dei rinvenimenti fortuiti (art. 90)

Senza indagini preliminari, i rinvenimenti fortuiti diventano molto più probabili.

L’art. 90 prevede che, in caso di scoperta accidentale: i lavori debbano essere immediatamente sospesi; la scoperta debba essere denunciata entro 24 ore; l’area debba essere posta sotto il controllo diretto della Soprintendenza.

Questo comporta inevitabilmente: blocchi improvvisi, tempi non programmabili, costi di fermo cantiere.

3.2. Fermi cantiere più lunghi e più onerosi

Senza archeologia preventiva, ogni intervento sulle evidenze emerse fortuitamente dipenderà: dalle tempistiche effettive della Soprintendenza, dalla disponibilità dei tecnici, dai procedimenti di tutela attivati d’urgenza.

Il cantiere, nel frattempo, rimane fermo.

E ogni giorno di fermo corrisponde a costi elevati: mezzi, manodopera, subappalti, penali, slittamento dei cronoprogrammi.

3.3. Aumento dei costi di gestione del rischio

La prevenzione permette di pianificare.

L’assenza di prevenzione espone invece le imprese a: incertezze croniche, difficoltà a rispettare i tempi contrattuali, contestazioni economiche, possibili contenziosi. Si tratta di un modello che rende i progetti più vulnerabili e meno competitivi.

3.4. Un problema strutturale per le opere pubbliche

Le grandi infrastrutture — strade, ferrovie, reti tecnologiche, opere idrauliche — attraversano aree non vincolate ma potenzialmente ricche di evidenze archeologiche. Senza indagini preventive, ritardi e sospensioni diventano inevitabili.

E un’opera pubblica in ritardo significa: aumento del costo per lo Stato, disagio per i cittadini, rallentamento dell’intero sistema territoriale. È un rischio che non possiamo permetterci.

4. Un settore professionale messo in difficoltà

La riduzione della prevenzione comporterà: meno progetti, meno incarichi, meno cantieri da monitorare, un calo drastico delle opportunità per archeologi, tecnici, imprese specializzate.

Un settore professionale già fragile rischia un ulteriore arretramento, proprio ora che ha ottenuto riconoscimenti importanti.

5. Perché la prevenzione è una garanzia per tutti

L’archeologia preventiva: tutela il patrimonio, permette la corretta pianificazione dei lavori, riduce i rischi per le imprese, evita blocchi e sospensioni, rende le opere pubbliche più sicure, efficienti e sostenibili.

Non è un ostacolo: è una misura tecnica di sicurezza e gestione del rischio.

6. Una riforma che crea più problemi di quanti ne risolva

L’emendamento 108.0.11 non solo indebolisce la tutela del patrimonio culturale: introduce un elemento di instabilità nella gestione dei cantieri, mette a rischio il sistema produttivo del Paese e penalizza un intero settore professionale. La prevenzione è l’unico strumento capace di garantire un dialogo efficace tra sviluppo, tutela e sostenibilità.

Rinunciarvi significa:

aumentare i rischi, aumentare i costi, aumentare i ritardi, diminuire le tutele.

Una scelta che rischia di danneggiare tutti: professionisti, imprese e cittadini.


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